Contenzioso tributario: cosa cambia

Contenzioso tributario: cosa cambia

Con il Decreto legislativo 156 del 14 settembre 2015, che entrerà in vigore il 01 gennaio 2016, vengono apportate diverse modifiche di cui  qui di seguito riassumiamo le più importanti:

  • art.4 – competenza: la competenza del giudice tributario è individuata con riferimento alla sede dell’ente impositore o dell’agente di riscossione;
  • artt.10 e 11 – parti del giudizio: Gli agenti di riscossioni possono stare in giudizio con i loro funzionari senza necessità di rivolgersi ad un avvocato;
  • art. 12 -assistenza tecnica: Fino ad euro 3000,00 (la soglia viene alzata da € 2582,28) si può stare in giudizio personalmente senza bisogno di un difensore abilitato. Il valore si riferisce alla sola imposta senza, quindi, sanzioni ed interessi;
  • art. 15 – spese del giudizio: chi soccombe paga! la compensazione rimane in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate dal giudice. Le spese comprendono il contributo unificato e spese per la difesa tecnica, secondo le tariffe professionali, comprese le spese generali, gli esborsi il contributo previdenziale e l’IVA se dovuti. Se una parte ha rifiutato una proposta conciliativa verrà sarà tenuto a sostenere le spese processuali se il riconoscimento delle sue pretese è inferiore alla proposta conciliativa. Se è intervenuta la conciliazione le spese si intendono compensate salvo diversa pattuizione in sede di conciliazione.  Le spese avverso gli atti reclamabili sono maggiorate del 50%;
  • art. 17 bis – reclamo e mediazione: il reclamo e la mediazione si applicano a tutte le controversie qualunque sia l’ente impositore.