La riforma del  lavoro sportivo dilettantistico -Aspetti contributivi e fiscali

La riforma del lavoro sportivo dilettantistico -Aspetti contributivi e fiscali

L’articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2021 ha introdotto un principio già presente nel professionismo e applicato alle disposizioni della legge n. 91/1981. Tale principio si basa sul minore impegno temporale richiesto dalla prestazione sportiva nel contesto dilettantistico, il che porta a considerare il lavoro sportivo in questa area come oggetto di un contratto di “lavoro autonomo.” Questo contratto assume la forma di “collaborazione coordinata e continuativa” quando sono presenti determinati requisiti nei confronti del committente. Questi requisiti includono:

  1. La durata della prestazione prevista nel contratto non supera le ventiquattro ore settimanali (escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive).
  2. La prestazione sportiva è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, conformemente ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, comprese quelle paralimpiche.

Tuttavia, è importante notare che rimane la possibilità di instaurare, nell’ambito del settore dilettantistico, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.

Inoltre, le collaborazioni coordinate etero-organizzate previste dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015 sono escluse per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L’articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2021 disciplina alcune semplificazioni relative alla comunicazione della costituzione del rapporto di lavoro sportivo. Le associazioni o società sportive, nonché le federazioni, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli Enti di Promozione Sportiva, compresi quelli paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possano adempiere agli obblighi di comunicazione tramite il portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale alla comunicazione al Centro per l’impiego e deve includere gli stessi contenuti informativi. Questa comunicazione è resa disponibile sia all’INPS che all’INAIL. Rimane comunque la possibilità utilizzare il modello UNILAV come per tutti gli altri lavoratori.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa pertanto il principale strumento per gestire gli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico. Questo registro si propone di ridurre i costi a carico delle associazioni e società sportive, oltre a rilevare e contrastare fenomeni di evasione fiscale e previdenziale nell’ambito del lavoro dilettantistico.

L’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 36/2021 stabilisce le regole relative all’assicurazione dei lavoratori sportivi che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico. Ecco una sintesi dei punti chiave:

  1. Assicurazione presso la Gestione Separata: I lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico sono assicurati presso la Gestione Separata, come previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
  2. Obbligo Contributivo: L’articolo 35, comma 8-bis, impone un obbligo contributivo quando il compenso supera 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Questo obbligo contributivo si applica ai compensi erogati dal 1° luglio 2023. Se ci sono più rapporti, il limite di franchigia si applica quando la somma dei compensi erogati da tutti i committenti raggiunge questo importo.
  3. Assimilazione dei Compensi: Anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali, come definiti dall’articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, rientrano nel calcolo del limite di franchigia dell’articolo 35, comma 8-bis. Questo significa che contributi sono dovuti sulla parte di compenso che supera il limite.
  4. Aliquote Contributive: Le aliquote contributive per i lavoratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta sono pari al 24%. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota è del 25%. Inoltre, è dovuta una contribuzione aggiuntiva del 2,03% per tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Quindi, l’aliquota complessiva per questi lavoratori è del 27,03%.
  5. Ripartizione dell’Onere Contributivo: L’onere contributivo è suddiviso, con 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore.
  6. Riduzione dell’Imponibile Pensionistico: Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS (con aliquote del 24% o 25%) è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Questa riduzione influisce sul diritto e l’importo del trattamento pensionistico. Tuttavia, la contribuzione per prestazioni non pensionistiche è calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro.
  7. Massimale di Reddito e Minimale di Reddito: Per il 2023, il massimale di reddito previsto è di 113.520,00 euro, mentre il minimale di reddito è di 17.504,00 euro.
  8. Comunicazione Mensile: L’articolo 35, comma 8-quinquies, permette ai lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di comunicare mensilmente i dati retributivi e le informazioni per il calcolo dei contributi all’INPS tramite una funzione telematica nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.