Segnalazioni per debiti “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Segnalazioni per debiti “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Il 15 agosto 2020 entra in vigore l’art. 15 del D.Lgs n.14 del 2019, cosiddetto ”codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (ex Legge fallimentare).

Tale articolo prevede che, in caso di debiti non pagati nei confronti dell’agenzia delle entrate, per quanto riguarda l’IVA, nei confronti dell’INPS, per quanto riguarda i contributi previdenziali, nonché per gli altri debiti iscritti a ruolo presso l’ente riscossore (ex esattoria), questi enti a determinate condizioni mandino una Pec o raccomandata postale alle aziende debitrici invitandole a prendere gli opportuni provvedimenti entro 90 giorni. Qualora entro i 90 giorni le aziende non abbiano sanato la loro posizione debitoria, gli enti di cui sopra (AE-INPS-AGENTE RISCOSSORE) segnaleranno le aziende debitrici a degli appositi organismi di composizione delle crisi (OCRI o OCC), i quale dovranno guidare, se ce ne saranno le condizioni, le aziende a risolvere il loro stato di insolvenza.

Qualora le aziende non siano in grado di risolvere il loro stato di insolvenza saranno liquidate giudizialmente (ex fallimento).

Parametri superati i quali scatteranno le segnalazioni:

IVA

Quando l’importo da pagare scaturente dalla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) sia pari o superiore al 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce la liquidazione periodica; inoltre tale importo deve essere pari o superiore alle soglie di cui alla seguente tabella:

Volume affari anno precedente Soglia
Fino a € 2.000.000,00 € 25.000,00
Da € 2.000.000,01 a € 10.000.000,00 € 50.000,00
Oltre € 10.000.000,00 € 100.000,00

es. fatturato anno precedente € 500.000,00

debito da liquidazione IVA I trimestre anno successivo € 27.000,00

Fatturato I trimestre anno successivo 89.000,00

condizioni:

– soglia di riferimento € 25.000,00 1^ condizione verificata in quanto 27.000,00 > 25.000,00

30% fatturato da liquidazione periodica di riferimento

(89.000,00 x 30% = 26.700,00) 2^ condizione verificata in quanto 27.000,00 > 26.700,00

INPS

Quando l’azienda è debitrice nei confronti dell’ente da oltre 6 mesi, l’importo di cui è debitrice sia superiore ad euro 50.000,00 e sia anche superiore alla metà dei contributi dovuti nell’anno precedente.

AGENTE RISCOSSORE (RISCOSSIONE SICILIA O EQUITALIA)

Quando il debito sia affidato all’agente riscossore oltre il 15/08/2020; sia scaduto da almeno 90 giorni e superi euro 500.000,00 per le imprese individuali ed euro 1.000.000,00 per le società.

ORGANI DI CONTROLLO SRL

Inoltre si segnala che le Società a responsabilità limitata e le cooperative dovranno munirsi di organo di controllo se negli ultimi due anni si sia verificata una delle seguenti condizioni:

  1. il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro;
  3. i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità.

Anche tale organo di controllo dovrà segnalare all’Amministrazione della società eventuali indizi di crisi ed entro 30 giorni quest’ultima dovrà comunicare eventuali soluzioni da intraprendere. In caso di mancata o inadeguata riposta da parte dell’amministrazione della società l’organo di controllo dovrà effettuare la segnalazione agli organismi di cui sopra.

Questo studio rimane disponibile per ogni eventuale chiarimento